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Riduzione del personale del Condominio

Riduzione del personale del Condominio

Possibilità di ridurre il personale

Può il Condominio ridurre i dipendenti, magari da due ad una unità? e nel caso, le funzioni svolte in precedenza da due persone possono essere assegnate ad un solo dipendente? e quali criteri usare per la scelta di chi licenziare?

Secondo le norme generali del diritto del lavoro e le pronunce dei giudici, il licenziamento individuale da parte del condominio, è possibile purché sia intimato per due ragioni. O per motivi disciplinari (il cosiddetto licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) o il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vediamo quest’ultimo caso.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello determinato da ragioni inerente l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro è libero di porre in essere tutte le scelte ritenute opportune, anche se lo portano ad intimare il licenziamento di uno o più dipendenti.

A tal riguardo la legge stabilisce che la scelta di merito del datore (se giungere al licenziamento o meno) non può essere sindacata neppure dal controllo giudiziale, che si deve limitare all’accertamento del presupposto di legittimità.

In altre parole il datore di lavoro può licenziare ma devono essere effettive e non pretestuose le scelte alla base del riassetto organizzativo, o meglio deve essere effettivo  il riassetto organizzativo.

Il Condominio che ha alle sue dipendenze più lavoratori, ben potrà dunque decidere di ridurre il proprio personale, tuttavia le ragioni dovranno essere ispirate a criteri verificabili di razionalità e serietà, non potendo essere – quella del licenziamento – una decisione assunta senza una fondata scelta organizzativa.

Licenziamento per risparmio economico

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale …, determinino un effettivo ridimensionamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

Anche il Condominio si ritiene possa ridurre il personale per rendere maggiormente efficiente la gestione economica, mirando ad ottenere un risparmio di spesa, ma tale criterio deve poter essere provato in giudizio, o quantomeno non smentito da circostanza contrarie.

Licenziamento per riorganizzazione e accorpamento mansioni

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale.

Il Condominio nel procedere al riassetto dell’organizzazione lavorativa al suo interno, può ricercare il risparmio mediante la riduzione del costo di lavoro o di altri fattori produttivi.

Scelta del dipendente da licenziare

La scelta del dipendente da licenziare è invece una delle scelte del datore che può essere sindacata dalla giurisprudenza. La Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare, quelli che sono i criteri da seguire nella scelta del dipendente da licenziare.

Questa scelta deve avvenire secondo correttezza e buona fede, seguendo il dettato del Codice Civile e non deve contenere alcun atto di carattere discriminatorio. Tuttavia non può escludersi l’utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.

Si pensi al caso del datore che decide di ridurre la spesa per il personale e diminuire il numero dei dipendenti di due unità perchè ritiene che gli stessi compiti possano essere svolti – magari anche più efficientemente – dagli altri. In questo caso il lavoratore potrebbe essere licenziato.

Mancata applicazione dei corretti criteri: Licenziamento illegittimo

Se il licenziamento individuale per motivo oggettivo è fondato, ma il datore di lavoro ha applicato criteri di scelta non corretti, si incorrerà in un licenziamento illegittimo.

Se i criteri scelti non sono considerati corretti, il dipendente non ha diritto alla reintegra ma al risarcimento danni.

Dopo la legge Fornero infatti per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo la reintegra sul posto è un’ipotesi residuale che scatta soltanto quando l’insussistenza del fatto che determina il recesso è connotata da una particolare evidenza, mentre la regola è il risarcimento.

Conclusioni

In ultima analisi, si può ritenere che il Condominio possa liberamente decidere di riorganizzare la forza lavoro, riducendola, conglobando le mansioni in una unica figura lavorativa, riorganizzando il lavoro di quest’ultima ed ottenere un risparmio economico efficentando la prestazione lavorativa residua.