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Solo al Portiere l’appartamento

Solo al Portiere l’appartamento

Per l’addetto alle pulizie niente alloggio.

Se viene prestato unicamente servizio di pulizia nel condominio, al lavoratore non spetta l’abitazione.
Tuttavia potrà beneficiare di un contratto di comodato gratuito a uso abitazione stipulato tra condominio e dipendente.

Alloggio di servizio

Solo il portiere di uno stabile condominiale ha diritto a godere di un alloggio di servizio, ed è tale chi presta la propria opera per la vigilanza, la custodia e, eventualmente, la pulizia degli stabili.

Non è portiere colui che presta principalmente la propria opera per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.

E’ possibile il rimborso delle spese

Il rimborso delle spese non è incompatibile con la natura gratuita del comodato.

Il lavoratore addetto alle pulizie, che beneficia dell’appartamento del condominio attraverso un contratto di comodato gratuito, pagando le spese condominiali, non fa venir meno la natura gratuita del comodato, purché gli oneri accessori al godimento dell’alloggio (le spese condominiali) siano di consistenza tale da non poter integrare gli estremi di un corrispettivo per il godimento del bene, ossia l’entità delle spese deve lasciare ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.